Remarks on a recent affair about the publication of a confidential e-mail on the most important Italian daily.
La vicenda che ha dato origine al provvedimento del Garante della Privacy del 24 maggio 2007 è stata originata dalla pubblicazione sul più autorevole quotidiano d’opinione italiano di alcuni stralci di messaggi di posta elettronica che la mittente ha inviato al ricorrente e a quattro testimoni per conoscenza seguendo quanto ordinato dal Corano in caso di divorzio islamico. Tale locuzione (“divorzio islamico”) è al centro di un vivace dibattito in Italia, Paese di antica migrazione e oggi alle prese con i problemi scaturiti dal confronto con il multiculturalismo e le tradizioni originate altrove. Tuttavia, il punto focale della questione trattata non dovrebbe vertere su cosa dispone il testo sacro dei mussulmani in tema di divorzio, che invece è oggetto dell’articolo del vicedirettore di quel quotidiano e del quale gli stralci della mail privata fanno parte integrante, perché nelle intenzioni dell’autore sono dimostrativi di una tesi. Il punto cruciale del problema sta altrove e risiede nel seguente quesito: è lecito pubblicare stralci di una mail, nella quale sono contenuti dati sensibili in quanto inerenti la vita personale di terzi, senza l’autorizzazione del mittente, allo scopo di avvalorare un ideale ovvero una posizione politica? Quali sono i limiti del diritto alla riservatezza e quanto può essere invadente la libertà di manifestazione del pensiero?
La lettura del provvedimento del Garante non offre soluzioni chiare. Da un lato ravvisa che “il riconoscimento della garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza operano a prescindere dal mezzo di corrispondenza scelto” (e quindi anche della posta elettronica); mentre dall’altro afferma che “nel caso specifico indubbiamente sussisteva l’interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell’essenzialità, una vicenda che per la qualificazione dei protagonisti coinvolti e lo stretto legame tra ambito privato e tematiche di interesse generale presenta evidenti risvolti di carattere politico e sociale”.
Il Garante confonde: se la divulgazione della corrispondenza configura una lesione dei diritti costituzionali, questa permane comunque, nonostante l’interesse dell’opinione pubblica, in codesto caso golosamente incuriosita su di un argomento esotico quale il “divorzio islamico”.
Pubblicare indebitamente la corrispondenza privata, anche elettronica, su di un giornale a tiratura nazionale o meno non è lecito e configura una lesione alla sfera della personalità umana inerente alla riservatezza, risarcibile nelle opportune sedi. Ed è in questa piega dell’ordinamento che ci si chiede quale effettiva opportunità possa avere un provvedimento del Garante, il quale ha condannato l’editore del quotidiano a 500 Euro di spese!, quando in casi come questo la sede corretta per far valere le violate ragioni è il giudizio penale. In ogni modo, tale provvedimento dell’Authority rischia soltanto di sminuire la forza ed il prestigio del giudizio penale, essendo esso un “doppione” senza la corrispondenze forza incisiva e sanzionatoria.
Pubblicato anche su Persona e Danno.
