Quanta retorica sui bambini… Bisogna proteggerli, accudirli, educarli. Tutto vero, tutto giusto. Ma quali bambini bisogna proteggere, accudire, educare? Semplice: quelli con l’indispensabile requisito della cittadinanza oppure quelli che sono figli di immigrati con regolare permesso di soggiorno. Gli altri, che per loro disgrazia ma non per loro colpa, sono figli di immigrati irregolari non hanno il diritto di essere protetti, accuditi, educati. Questo sembra indicarci la circolare del comune di Milano che esclude i bambini irregolari (perchè, ci sono bambini regolari?) dal diritto di usufruire degli asili comunali. Qui
Del resto si sa, è attribuibile ai quei bambini la loro condizione di irregolari, quindi è giusto che siano loro a pagarne le conseguenze. Ma a parte ciò, occorrerebbe ricordare l’art. 45 del DPR n. 394/1999, rubricato semplicemente “Istruzione”. Esso stabilisce che:
” 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
(omissis, ma sono solo delle norme tecniche per la formazione delle classi).
Ecco, ecco questo mi pareva giusto ricordare, tralasciando la Costituzione, le Convenzioni internazionali per la protezione dei fanciulli, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, eccetera, eccetera, eccetera, altrimenti si rischia di nuovo di finire nella retorica. E non ce n’è proprio bisogno.