Contributo pubblicato su Personaedanno
Un giorno una donna, incinta al settimo mese di gravidanza, subisce un incidente stradale che la riduce in fin di vita. Resisi conto della gravità della situazione, i medici tentano di rianimare la donna e fanno nascere con un parto cesareo la piccola.
Si pone il problema del riconoscimento della neonata: la madre non può farlo, in quanto in coma profondo, il padre naturale non si fa avanti, ai nonni materni, che nutrono un immenso affetto verso la bambina, e rivendicano, attraverso un avvocato, il diritto a riconoscerla al posto della madre, viene loro opposta l’impossibilità giuridica di compiere tale atto, formalmente personalissimo ed esclusivo della madre.
Di questa situazione danno notizia le pagine locali della Stampa di Casale Monferrato.
Sembrerebbe quindi che per la neonata si possano solo aprire le porte di un istituto in attesa di venire data in adozione o in affidamento ad una diversa famiglia.
Tuttavia la posizione dei nonni materni sembrerebbe meritevole di ascolto, se non di tutela. Seppure la madre naturale non abbia riconosciuto, come consentito dalla legge ex art. 254 c.c., la bambina che portava in grembo dopo il suo concepimento, non è detto che non volesse assolutamente riconoscerla al momento della nascita. Come si può privarla di tale diritto senza prima darle una possibilità di ascolto, seppure impossibilitata di manifestare la propria volontà?
La legge, infatti, disciplina i casi di riconoscimento di figlio naturale da parte della madre e del padre prima o dopo il parto, nonché del caso della madre che non vuol essere nominata al momento della nascita del figlio, ma non disciplina il caso della madre naturale che non può riconoscere il figlio al momento della nascita.
Siccome l’ordinamento non può tollerare questa lacuna, né sembra giusto lasciare prive di attenzione le richieste dei nonni materni, quello citato sembra un ambito perfetto per l’applicazione della normativa in materia di amministrazione di sostegno.
Andrebbe quindi aperto urgentemente un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno a favore della madre. Oltre ai compiti previsti a carico dell’amministratore di sostegno previsti dalla legge, vi sarebbe pure l’attenta valutazione della situazione nella quale potrebbe trovarsi la piccola dopo un suo eventuale riconoscimento, sulla possibile presenza di una struttura famigliare stabile e accogliente, nonostante il coma profondo della madre e l’assenza del padre. In questo caso sarebbe possibile dare voce anche agli ascendenti, cioè a quei nonni che l’ordinamento vincola agli obblighi alimentari, ma non intende ascoltare nel momento in cui si devono prendere decisioni così drastiche, con conseguenze permanenti sulla vita tanto loro quanto quella della madre e, soprattutto, della bambina.