Di questo nuovo testo, edito da Giuffrè e curato da Roberto Conti, ho curato il capitolo dedicato alla Proprietà in Germania. Qui
Archive for May, 2009
La proprietà e i diritti reali minori
May 25, 2009Alles Gutes zum Geburstag!
May 23, 2009Forthcoming opinion
May 22, 2009sulla Proposition 8, qui Da queste parti attendiamo impazienti…
Privacy e orientamento sessuale
May 21, 2009è il titolo della mia relazione che terrò in occasione del convegno “La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale” nell’ambito del programma di formazione permanente continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova il prossimo 29 maggio 2009 a Palazzo Tursi, sede del comune, a partire dalle h. 14.00. La locandina dell’evento è qui
Amministrazione di sostegno e testamento biologico
May 18, 2009Allegato a questo post vi è un mio breve commento alla recentissima giurisprudenza di merito che discute sulla possibilità di utilizzare l’istituto dell’amministrazione di sostegno al fine di redigere un valido testamento biologico.
Il contributo è stato pubblicato su Il Quotidiano Giuridico del 14 maggio 2009. Tutti i diritti riservati.
Combinazione di buon senso e diritto alla salute
May 9, 2009Finalmente sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale relativa alla parziale illegittimità costituzionale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, quella sulla fecondazione medicalmente assistita.
Sono motivazioni condivisibilissime che restituiscono voce in capitolo al diritto alla salute delle donne, evidenziano l’intrinseca contraddittorietà della legge stessa, e rimediano almeno parzialmente la cecità di tipo ideologico con la quale la legge 40/2004 è stata scritta .
Di seguito riporto il cuore della decisione 151/2009 depositata in cancelleria l’8 maggio 2009.
(…)
6. – Le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, sono fondate, nei limiti che seguono.
6.1. – Va premesso che la legge in esame rivela – come sottolineato da alcuni dei rimettenti – un limite alla tutela apprestata all’embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, postulando la individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo un affievolimento della tutela dell’embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza, in conformità alla finalità proclamata dalla legge. E dunque, la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che il divieto di cui al comma 2 dell’art. 14 determina, con la esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all’art. 4, comma 2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luogo ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza.
Il limite legislativo in esame finisce, quindi, per un verso, per favorire – rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito – l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all’art. 14, comma 4, salvo il ricorso all’aborto. Ciò in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto.
Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso.
Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre».
L’intervento demolitorio mantiene, così, salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
(…)
Titoli illusori
May 3, 2009Oggi, domenica 3 maggio 2009, le home page dei siti web dei giornali italiani sono in buona parte dedicate al notizione del giorno, ma da queste parti non interessa, fermo restando che si tratti di affari privati (tuttavia sarebbe davvero così se si fosse seriamente regolato quel fenomeno che i giuristi classificano come “conflitto di interessi”).
Scrollando la pagina della home di Repubblica.it intorno a mezzogiorno, verso la parte centrale, gli occhi rimangono colpiti da tre notizie.
- La Merkel in bikini (evabbe, è un manifesto pubblicitario a Berlino)
- L’anniversario del taglio della cortina di ferro tra Austria e l’Ungheria avvenuto il 2 maggio di venti anni fa (che tante conseguenze ebbe sulla storia europea)
- La scelta di un giudice donna da parte di Obama in sostituzione del dimissionario giudice della Corte Suprema Souter. Scelta che però non è ancora avvenuta, come dice lo stesso giornalista corrispondente. Forse sarà una donna, forse sarà ispano americana, ma attualmente la nomina ancora non c’è.
Qualcuno dica ai titolisti di Repubblica che realtà e speranze non sempre coincidono…
Gialli d’imbarazzo
May 1, 2009Il rapporto annuale di Freedom House sulla libertà di stampa ci rivela una amara sorpresa: qui per la prima volta l’Italia non è più tra i Paesi “verdi” dove la libertà di stampa è pienamenta garantita, ma è stato inserito nel novero dei Paesi gialli, cioè quelli dove la stampa è parzialmente libera. Noto che si è in buona compagnia insieme a tanti Paesi gialli, ma era comunque preferibile stare insieme a quelli verdi. Tuttavia osservo anche la difficoltà, almeno per il prossimo futuro, di risolvere i diversi problemi che ha fatto retrocedere l’Italia nel novero degli Stati a libertà controllata. Nell’attesa che Qualcuno ci dica che quelli di Freedom House sono dei comunistoni vecchio stampo, qui il loro rapporto 2009.
