Rassegna di giurisprudenza internazionale del mese di aprile 2011
Pubblicata sul Quotidiano Giuridico del 1 aprile 2011. Tutti i diritti riservati.
India
Riconoscimento costituzionale del diritto di difesa legale all’imputato in un processo penale
Supreme Court of India, Criminal Appellate Jurisdiction, Sukur Ali v. State of Assam, 24.2.11
La corte suprema indiana ha affermato che ai sensi dell’art. 22 co.1 della Costituzione indiana gli imputati nei processi penali hanno diritto alla difesa di un legale. Nella stesura delle motivazioni la Corte fa ampio riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema americana. Tra i casi citati si ricordano Powell v. Alabama [287 U.S. 45 (1932)] in materia di diritto alla difesa nei processi capitali, Gideon v. Wainwright [372 U.S. 335 (1963)] per quanto concerne la violazione del diritto alla difesa protetto dal IV Emendamento, Brewer v. Williams [430 U.S. 387 (1977)] relativo agli interrogatori del sospettato durante le indagini. I giudici indiani fanno altresì riferimento al diritto di difesa garantito ai gerarchi nazisti durante i processi di Norimberga e a giuristi romani come “Cicerone, Scevola, Crasso”.
Stati Uniti
La Corte Suprema estende il concetto di “personal privacy” anche alle società per azioni.
U. S. Supreme Court, FCC v. AT&T, 1.3.11
La Corte Suprema americana ha affermato che l’esenzione in materia di riservatezza personale prevista dal Freedom of Information of Act non si applica alle società per azioni. Nella causa di merito la AT&T si era opposta alla rivelazione di numerosi documenti tra cui fatture e messaggi di posta elettronica con informazioni sui prezzi dei serivizi. Tali documenti erano stati richiesti da una associazione di compagnie concorrenti nell’ambito di una indagine pendente davanti alla Federal Communication Commission relativa alla possibile applicazione di sovrapprezzi nei servizi erogati dalla compagnia. La Corte Suprema ha accolto l’argomentazione difensiva della AT&T secondo la quale il concetto di “personal privacy” va esteso anche alle persone giuridiche come le società per azioni.
Canada
Il credo religioso del celebrante non costituisce impedimento per la celebrazione dell’unione omosessuale
The Court of Appeal of Saskatchewan,In the Matter of Marriage Commissioners Appointed Under The Marriage Act, 1995, 10.1.11
Nel 2005 il Parlamento canadese promulgò una legge che ridefiniva il matrimonio includendo le unioni formate da persone dello stesso sesso. Tuttavia alcuni celebranti si sono rifiutati di formalizzare le unioni previste dalla nuova legge sulla base di motivi religiosi. Tale rifiuto è stato oggetto di un procedimento di fronte alla Corte d’appello dello Saskatchewan. I giudici hanno affermato che il credo religioso dei celebranti non può costituire motivo di diniego della celebrazione del matrimonio perchè ciò costituirebbe una irragionevole e ingiustificata violazione del diritto all’uguaglianza delle persone omosessuali.
Nazioni Unite
Il Tribunale speciale ONU per il Libano specifica la definizione di “terrorista”
Tribunale speciale ONU per il Libano, 16.2.11
Questo Tribunale internazionale è stato istituito dall’ONU per i procedimenti investigativi e giudiziari relativi all’uccisione del Presidente libanese Rafiq Hariri e di altre 22 persone avvenuta a Beirut il 14 febbraio 2005. In questa decisione, per la definizione di cosa sia “terrorismo” la Corte ha stabilito di essere vincolata per suo statuto istitutivo al solo codice penale libanese, specificamente all’art. 314, e di fare esclusivo riferimento a questo. Ai sensi di tale norma, la fattispecie di atto terroristico richiede la prova della realizzazione di un atto diretto a diffondere terrore con l’utilizzo di mezzi atti a creare pericolo pubblico.
Stati Uniti
Condannato per supporto alle attività terroristiche un medico che curava i soli combattenti di al Quaeda.
United States Court of Appeals for the Second Circuit, Nos. 07-1968-cr (L) United States v. Sabir, 4.2.11
I giudici federali d’appello hanno confermato la condanna di un medico, cittadino americano, che si era offerto di curare alcuni feriti combattenti di al Quaeda. Secondo il ricorrente la legge (specificamente lo 18 USC § 2339B “Providing material support or resources to designated foreign terrorist organization”) era “incostituzionalmente vaga e ampia”, mentre le prove erano insufficienti per sostenere l’accusa. Inoltre, affermava il medico, era suo dovere di sanitario offrire cure mediche a chi ne aveva bisogno. Al contrario, i giudici federali hanno affermato che il medico non è stato condannato per aver curato pazienti che per coincidenza erano anche terroristi, ma per avere offerto il suo lavoro quale supporto esclusivo alle attività terroristiche. Tale attività non integrerebbe, quindi, alcun dovere etico.
Germania
L’ammissibilità della giustificazione del credo religioso nell’adempimento delle mansioni lavorative
Bundesarbeitsgericht, 2 AZR 636/09, 24.2.11
I giudici del Tribunale Federale del Lavoro hanno stabilito che il lavoratore di religione mussulmana non può essere costretto a espletare mansioni lavorative contrarie alla sua fede religiosa. Nel caso concreto si trattava del rifiuto del lavoratore mussulmano impiegato in un supermercato di maneggiare (e quindi sistemare sugli scaffali o nei magazzini) bottiglie contenenti alcoolici.
Stati Uniti
L’azienda può licenziare il dipendente che assume marijuana anche se a scopo terapeutico.
US District Court for the Western District of Michigan, Casias v. Wal Mart, 11.2.11
Il giudice federale ha stabilito che la catena di supermercati Wal Mart non ha illegittimamente licenziato un suo dipendente perchè assumeva marijuana a scopo terapeutico per curare il tumore al cervello che lo aveva colpito. Il datore di lavoro aveva adottato tale drastico provvedimento dopo che, somministratogli il test antidroga previsto dalle policy dell’azienda, il lavoratore era risultato positivo. La legge che disciplina la materia nello Stato, cioè la Michigan Medical Marijuana Act, nulla statuisce sulle conseguenze di tale terapia nel settore del lavoro privato.
Francia
Incostituzionale la legge sulla evacuazione forzata di persone dimoranti nei campi abusivi
Conseil constitutionnel, décision n. 625/2011, 10.3.11
Con ampi rifermimenti alla Declaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, il Conseil constitutionnel ha dichiarato incostituzionale la “legge di orientamento e programmatica sulla sicurezza interna” (Loppsi 2) che autorizzava le espulsioni di massa di individui in prevalenza di etnia rom dai campi irregolari di permanenza. Il punto criticato dal Conseil riguarda l’eccessivo potere attribuito ai prefetti, inconciliabile con la ricerca di un adeguato bilanciamento tra la necessità di tutela dell’ordine pubblico e dei diritti dell’individuo dall’altro. In particolare, non sarebbero state prese in adeguata considerazione le peculiarità dei casi singoli, né sarebbero state offerte soluzioni alternative di accoglienza.