Elena Falletti

Archive for September 2011

Anteprima Postilla: No alle liste di proscrizione

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L’iniziativa di alcuni attivisti del movimento omosessuale mi sembra riconducibile ad una vera e propria lista di proscrizione: pubblicare su un blog i nomi dei politici che in pubblico hanno atteggiamenti omofobi e magari votano anche contro la legge che prevede l’aggravante che punisce l’omofobia, mentre in privato sembrerebbero vivere comportamenti omosessuali: qui da Repubblica.

“Vizi privati e pubbliche virtù!”, verrebbe da dire. “Lotta all’ipocrisia!”, è stato motivato. “Se fossimo negli Stati Uniti si sarebbero già dimessi!”, ma non siamo megli Stati Uniti.

Questo tipo di strategia di lotta è sbagliata, oltre che perchè è violativa del diritto alla privacy altrui (non si può pretendere un diritto per sè quando lo si nega ad altri, anzi, il “mettersi nei panni altrui” è il primo passo per riconoscere dignità e diritti all’altro), perchè accentua proprio lo scontro tra posizioni divergenti, buttando tutto sul piano dell’ideologia, se non della caciara. In questo modo non si lascia il minimo spazio alla tolleranza reciproca che è il primo passo per l’ampliamento del riconoscimento dei diritti e della lotta alla discriminazione.

Quando si rivendica un diritto lo si fa con azioni costruttive e positive (nel senso di “affirmative actions”), lo si fa perchè si crede che sia una rivendicazione giusta, una “verità autoevidente” (per prendere a prestito le famose parole della Dichiarazione di Indipendenza), un passaggio necessario sul percorso della civiltà e della reciproca comprensione.

Invece, con un semplice click sul tasto “publish” del blog di quella piattaforma straniera che ospita il blog si è riusciti a fare enormi salti indietro nel reciproco oscurantismo.

Written by Elena Falletti

September 23, 2011 at 9:39 am

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Rassegna di giurisprudenza in materia di Internet del mese di settembre 2011

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Pubblicata sul Quotidiano Giuridico del 15 settembre 2011

USA

Rigettata istanza di un copyright troll

United States District Court, District of Nevada, Righthaven v. Democratic Underground et. Al, 14.6.11

“Copyright troll” è una locuzione in lingua inglese spregiativa che comunemente indica una parte la quale agisce in giudizio per proteggere la sua posizione di detentrice di diritti d’autore esclusivamente in modo aggressivo ovvero opportunistico, al fine esclusivo di guadagnar denaro con l’azione giudiziaria, senza lasciar spazio alla concessione di licenze, anche a pagamento, dei propri diritti. Questo tipo di comportamento è stato censurato da una Corte distrettuale di Las Vegas che ha dismesso una causa di violazione dei diritti patrimoniali d’autore in quanto contraria alla buona fede.

 Australia

Offese alla pubblica decenza e libertà di manifestazione del pensiero

High Court of Australia, Hogan v Hinch [2011] HCA 4, 10.3.11.

La decisione in questione concerne la violazione del Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005 che sarebbe stata commessa dall’imputato, titolare di una radio, attraverso il suo sito web e in occasione di una pubblica manifestazione di protesta. Di contrasto, l’imputato ha lamentato la contrarietà alla Costituzione, precisamente al Ch. 3 relativamente alle modalità di svolgimento del suo processo, nonché ha rivendicato la libertà di manifestazione del pensiero. La Corte ha rigettato queste istanze affermando che la normativa contestata può essere applicata compatibilmente con il rispetto dei diritti umani.

 Stati Uniti

Condannata perchè minacciava di diffondere con mailing list foto sessualmente esplicite per ottenere vantaggi processuali.

Court of Appeals of Indiana, State v. Noll, 2011 WL 2418895 14.6.11

La causa riguarda un ricatto: l’imputata aveva minacciato di diffondere attraverso una mailing list foto sessualmente esplicite per ottenere un vantaggio processuale da parte della vittima. La Corte ha rigettato le difese dell’imputata sul fatto che il comportamento incriminato costituisse minaccia perchè le foto erano già disponibili online da cinque anni, postate dalla stessa vittima. Nel merito, la Corte ha affermato che il fatto che fossero già pubbliche non muta la circostanza intimidatoria: questa consisteva nella minaccia di provocare uno shock sul coniuge e sui conoscenti della vittima, il quali sarebbero venuti a conoscenza di tali foto compromettenti solo attraverso il ricevimento di una mail personale.

 Francia

Confodibilità di marchio e valenza degli elementi fonetici in esso contenuti

TGI Paris, Hachette Filipacchi C/ ELLES FM – LFM, 8.7.11

La vertenza riguarda la presunta contraffazione lamentata da parte del gruppo editore la nota rivista di moda “Elle” nei confronti di una stazione radio “Elles ¿ LFM”, la quale trasmette anche online. Oggetto del contendere sono il nome della stazione radio, il domain name del suo sito web e finanche una trasmissione radiofonica, contenenti tutti le lettere “Elle”. In prima battuta il gruppo editoriale vede riconoscere le sue pretese e la stazione radio è condannata a proprie spese a cancellare il marchio “Elles ¿ LFM”. Tuttavia il ricorrente gruppo editoriale lamenta ancora la confodibilità tra i due termini “Elle” e il marchio modificato “LFM” poiché in lingua francese parte di essi (in particolare la lettera “L”) viene pronunciata allo stesso modo, ma i giudici parigini rigettano tale doglianza perchè nonostante l’uguaglianza fonetica i due termini non sono comunque confondibili.

 Stati Uniti

Giudice federale riduce i danni punitivi alla madre colpevole di scaricare illegalmente musica dal web

United States District Court, District of Minnesota, Capitol Inc. v. J. Thomas-Rasset, 22.7.11

Tutti ricordano la condanna record al risarcimento di un milione e mezzo di dollari per danni punitivi comminata da una giuria popolare ad una madre per aver scaricato illegalmente 24 file musicali da Internet. Un giudice federale ha accolto il ricorso della donna e, considerando tale condanna eccessivamente sproporzionata, l’ha ridotta a 54 mila dollari. In questo modo l’associazione dei discografici americani, RIAA, ha ottenuto un risarcimento di 2.250 dollari a file condiviso.

 Germania

Natura commerciale del downloading illegale

OLG München,29 W 1268/11, 26.7.11

I giudici tedeschi affermano che il downloading illegale di materiali protetti dal diritto patrimoniale d’autore, ha natura commerciale in re ipsa ai sensi del § 101cpv 2 UrhG, senza ulteriore prova di circostanze aggravanti.

 Regno Unito di Gran Bretagna

La High Court di Londra blocca Nwzbin2 un sito di file sharing

High Court of Justice, [2011] EWHC 1981 (Ch), 28.7.11

I giudici inglesi hanno bloccato il sito Nwzbin2 per violazione del copyright in quanto il sito, in qualità di aggregatore di contenuti, rendeva più facilmente accessibili i contenuti protetti dai diritti patrimoniali d’autore.

 Giappone

Neutralità del provider e registrazione delle trasmissioni televisive diffuse via Internet

Supreme Court of Japan, 2009 (Ju) No. 788, 20.1.11

Secondo i giudici supremi giapponesi il sistema di registrazione dei programmi televisivi trasmessi via Internet “RokuRaku II” viola il copyright e che conseguentemente il provider è responsabile perchè con l’utilizzo di questo strumento esso ha un ruolo attivo nella copia dei programmi TV online.

Written by Elena Falletti

September 17, 2011 at 8:45 am

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Pena di morte sospesa

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sul filo di lana dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Davvero sorprendente. Si tratta di una sospensiva in attesa della richiesta di revisione del processo. Se negata si procederà all’esecuzione. Intanto, qui la decisione

Written by Elena Falletti

September 16, 2011 at 9:08 am

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Iter d’urgenza

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per le riforme costituzionali?

I giornali scrivono: “Il Consiglio dei ministri ha dichiarato l’urgenza per poter trasmettere alle Camere il testo di riforma costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 luglio” (Corriere);

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato l’urgenza per poter trasmettere alle Camere il testo di riforma costituzionale (licenziato lo scorso 18 luglio) e avviare così in tempi brevi l’iter legislativo per apportare alcune modifiche alla Carta costituzionale (Il Fatto Quotidiano).

Ma non è previsto dalla Costituzione. L’art. 138 recita:”Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Sono previsti dei termini minimi, non massimi, quindi, che vuol dire “iter d’urgenza”?

Written by Elena Falletti

September 15, 2011 at 5:56 am

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Anteprima Postilla: Sudafrica, libertà di manifestazione del pensiero e incitamento all’odio

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Nel Sudafrica post-apartheid, magnificato da film come Invictus e dal Waka Waka di Shakira, si fa ancora fatica a fare i conti con il proprio passato. Le tensioni sono tornate forti dopo la condanna dei giorni scorsi per hate speech, incitamento all’odio, di Julius Malema, leader dell’ANCYL (African National Congress Youth League) per aver cantato in pubblico la canzone “shoot the Boer”, rappresentativa della lotta alla repressione durante l’apartheid, ma che incita a uccidere i coloni bianchi (la notizia sul Global Post, sul Business Daily e sul New York Times)

La sentenza del giudice Colin Lamont ha ricostruito il ruolo di questa canzone nella lotta alla repressione bianca tuttavia affermando che se pur essa sia simbolica di un periodo storico, ora non è più accettabile che venga cantata, soprattutto durante le manifestazioni pubbliche, poichè attraverso l’incitamento all’odio, si potrebbe provocare la persecuzione, se non addirittura il genocidio, della minoranza bianca.

Sullo sfondo, infatti, permangono alcuni punti caldi: da un lato in un Paese dove i quattro quinti della popolazione è nera, con tassi di scolarizzazione e occupazione ancora bassi, ci si domanda perchè bisogna evitare la c.d. dittatura della maggioranza, soprattutto se questa maggioranza è stata oppressa per secoli dalla minoranza che ora si cerca di tutelare; dall’altro vi è un gioco politico di alleanze per la riconferma del Presidente Zuma, in precedenza appoggiato anche dal giovane Malema.

Quali sono le reazioni, ora?

Intanto, appena avuta notizia della condanna, fuori dalla Corte i dimostranti hanno cantato nuovamente la canzone proibita rivendicandone così il ruolo storico della medesima, del resto molte delle canzoni simbolo della lotta all’apartheid contengono testi violenti. Nonostante questa violazione  non risultano esserci stati arresti, Zuma ha offerto segnali distensivi a Malema, ma questi, sottoposto a una inchiesta interna del suo partito, rimane in silenzio, per ora. New York Times

Written by Elena Falletti

September 14, 2011 at 6:42 am

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Scorie nucleari, no ai treni fantasma

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Ecco un breve commento a firma mia e dell’Avv. Daniela Bauduin sui trasporti di materiali nucleari verso la Francia oggetto di una pronuncia del TAR Lazio del 13 luglio scorso e pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 2 settembre 2010

Trasporti ferroviari di materiale nucleare, diritto all’informazione e tutela della salute. La mancanza di informazione preventiva della popolazione sarebbe di per sè lesiva al punto da imporre l’inibitoria dei trasporti nucleari. Il giudice ha ritenuto l’interesse pubblico sotteso all’informazione preventiva, allo stato degli atti, recessivo e subordinato rispetto a quello correlato alla prosecuzione dell’attività di trasporto.

Il 13 luglio 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nella sua sede di Roma, ha pronunciato l’ordinanza che si procede a commentare, nella quale ha rigettato l’istanza cautelare tesa ad ottenere la sospensione del trasporto di scorie radioattive in atto dal Piemonte, presso il Deposito Avogadro di Saluggia (VC) e la Centrale Nucleare E. Fermi di Trino (VC) verso l’impianto Areva di La Hague in Francia.

Detta operazione è legittimata dalla firma dell’accordo intergovernativo per il riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato stipulato tra i governi italiano e francese il 26 novembre 2006.

La ricostruzione delle fonti in questa materia è complessa in quanto multilivello: vi rientrano normative comunitarie, nazionali – tanto legislative quanto governative – regionali e finanche provinciali.

In questo caso, nell’ambito delle proprie competenze, la Regione Piemonte è intervenuta nel processo di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti italiani del ciclo del nucleare con una deliberazione di Giunta del 19 gennaio 2011, con la quale ha espresso l’intesa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006, n. 21113 avente ad oggetto le linee guida della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230.

Quest’ultima delibera è stata impugnata nella parte in cui omette di fornire l’informazione preventiva alla popolazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale.

Insieme ad essa, è stato richiesto l’annullamento: del d.P.C.M. citato, nel punto in cui si pone in contrasto con l’art. 5 della direttiva del Consiglio 27/11/1989, n. 618 – 89/618/Euratom, rubricata “Informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva”; nonché dei piani provinciali di emergenza predisposti dalle Prefetture di Alessandria, Asti, Novara, Torino e Vercelli, per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato in questione.

In particolare, l’art. 5 della direttiva 618/1989/Euratom dispone che gli Stati membri vigilino affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva.

Il diritto italiano ha recepito questa norma con l’art. 130 del decreto legislativo n. 230 del 1995; mentre la Regione Piemonte è intervenuta con l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2010, disponendo che Regione e Comuni interessati assicurino, in via preventiva e senza che i cittadini ne debbano fare richiesta, a tutti i gruppi di popolazione per i quali è stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l’informazione sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in tali occasioni.

In modo inspiegabile il d.P.C.M. menzionato contempla solo un intervento alla popolazione successivo ad un ipotetico incidente, ponendosi così in contrasto con la normativa primaria a cui è sott’ordinato.

I trasporti del materiale pericoloso sono iniziati nella notte del 6 febbraio 2011, appunto senza il preavvertimento delle popolazioni abitanti lungo il percorso del tragitto ferroviario.

All’interno del ricorso teso ad ottenere l’annullamento degli atti richiamati in precedenza, si ritrova la domanda cautelare per evitare che, in assenza di un intervento giurisdizionale che inibisse nell’immediato l’efficacia dei provvedimenti impugnati, i trasporti di materiale radioattivo da essi regolati proseguissero e si concludessero in assenza di informazione preventiva avente lo scopo di rendere edotta la popolazione interessata della pericolosità dell’oggetto dell’attività di trasporto.

Il Tar del Lazio, nella camera di consiglio del 13 luglio 2011, con l’ordinanza n. 2621, ha respinto la predetta domanda incidentale compensando le spese tra tutte le parti.

Il Giudice amministrativo, attraverso un accertamento sommario, ha qualificato come meramente ipotetico il pericolo nel ritardo evidenziato in sede di ricorso, non condividendo l’assunto di parte attrice secondo il quale la mancanza di informazione preventiva della popolazione sarebbe di per sé lesiva al punto da imporre l’inibitoria dei trasporti nucleari in corso.

Una motivazione succinta, quella contenuta nell’ordinanza che si commenta, ma che assume particolare rilievo nella parte in cui il Tar capitolino ha rilevato l’illegittima omissione dell’informazione preventiva.

Infatti, la domanda cautelare non è stata rigettata attraverso la confutazione diretta di tale assunto, ma mediante il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, ad esito del quale il giudice ha ritenuto l’interesse pubblico sotteso all’informazione preventiva, allo stato degli atti, recessivo e subordinato rispetto a quello correlato alla prosecuzione dell’attività di trasporto.

Perché l’informazione preventiva è così importante?

Innanzitutto per la tutela del diritto alla salute delle persone che si potrebbero trovare, perché di passaggio ovvero perché vi abitano, nella prossimità del tragitto del convoglio ferroviario.

Non vi è solo un rischio di contaminazione su larga scala conseguente possibili rischi di incidenti ovvero fuoriuscite di materiali contaminanti, ma vi è soprattutto l’interesse dei singoli alla tutela della loro situazione di salute personale a non essere esposti anche solo al rischio di irraggiamento radioattivo, sia per il rischio di insorgenza di tumori, sia per il rischio di mutamenti genetici provocati dalle radiazioni.

Le circostanze fattuali possono essere le più diverse, anche se riguardano principalmente le donne incinte e i bambini.

Davvero i paventati rischi di attentati terroristici e gli ipotetici motivi di sicurezza sono superiori a questi interessi?

Written by Elena Falletti

September 5, 2011 at 7:48 am

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Anteprima Postilla: La banca dati sanitaria più grande del mondo

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si sta creando in India, con la scansione degli occhi del suo miliardo e duecento milioni di abitanti. Fonte: New York Times

Questa notizia suscita in me alcune riflessioni. Da un lato l’ammirazione per lo sforzo continuo delle autorità indiane per cancellare discriminazioni e realizzare il principio di uguaglianza, specie in materia sanitaria, per una funzione del corpo così importante come la vista in una realtà che, nonostante la grande crescita economica, conosce ancora vaste sacche di povertà. Dall’altro lato, il censimento pressochè certo di tutta la popolazione indiana, indipendentemente dalla casta di appartenenza, comporta finalmente la realizzazione di un servizio di anagrafe e dell’attribuzione a ciascuno di un documento di identità, mentre in precedenza l’identificazione delle persone era localizzata al villaggio di appartenenza, rendendo così le possibilità di migrazione, elemento importante in una economia in crescita, molto più facili. Inoltre, le energie economiche, tecnologiche e organizzative devono essere davvero enormi per la raccolta dei dati relativi a 2 miliardi e quattrocento milioni di occhi.

Infine, penso agli sforzi, sempre molto pubblicizzati e mai abbastanza efficaci, di informatizzazione ed efficienza della nostra pubblica amministrazione, della nostra giustizia, del nostro sistema sanitario e così via e mi chiedo: ma perchè noi non ci riusciamo?

Written by Elena Falletti

September 2, 2011 at 9:31 am

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Rassegna di giurisprudenza internazionale del mese di settembre 2011

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Pubblicata sul Quotidiano Giuridico del 1 settembre 2011

Stati Uniti

La giurisdizione speciale della Corte Suprema della Nazione Navajo sull’esercizio del diritto all’istruzione

Navajo Nation Supreme Court, Hasgood et al. v. Cedar Unified School District, 9.3.11

Questa decisione è stata emessa dall’organo giudiziario supremo della Nazione Navajo, etnia di nativi americani che risiede in una riserva posta tra Arizona e New Mexico. Infatti, detto provvedimento è stato emanato in base all’applicazione personale (ovvero l’appartenenza alla nazione Navajo della ricorrente) di una legge speciale che attribuisce ai Navajo la sovranità in materia di salvaguardia del loro patrimonio culturale, in netto contrasto con il divieto di discriminazione ribadito da uno statuto dell’Arizona in materia di accesso all’istruzione su base etnica. L’istanza è stata rigettata per decorrenza dei termini, ma i giudici invitano i rappresentanti della Navajo Nation e dello Stato dell’Arizona a risolvere altrimenti la questione.

 Stati Uniti

Già il Re Sole la indossava e quindi la suola rossa delle scarpe è di dominio pubblico

United States District Court, Southern District of New York, Louboutin v. Yves Saint Laurent, 10.8.11.

La controversia in esame riguarda due tra i più noti marchi di prodotti di lusso francesi relativamente all’utilizzo esclusivo quale marchio industriale della suola rossa delle scarpe. Il noto designer e produttore di scarpe francese Christian Louboutin è infatti diventato famoso al grande pubblico grazie a questo segno caratteristico del suo prodotto facendo immediata tendenza. L’altrettanto noto marchio di beni di superlusso connazionale Yves Saint Laurent ha ripreso l’idea proponendo una sua linea di scarpe con la suola rossa. Di contrasto, Louboutin ha fatto istanza presso una corte newyorkese per difendere il suo esclusivo uso della suola rossa quale marchio. Il giudice distrettuale ha rigettato detta istanza accogliendo le difese di Yves Saint Laurent ovvero che la suola rossa fa parte del pubblico dominio perchè appartenente da tempo alla tradizione francese poiché già in voga ai tempi di Luigi XIV e ripresa in epoca più recente, ad esempio nelle trasposizioni cinematografiche del racconto del Mago di Oz.

 Germania

Collocamento sul mercato borsistico di società, fusioni societarie e competenza dei giudici costituzionali.

Bundesverfassungsgericht, 1BvR 2658/10, 26.4.11

La vicenda giudicata dai giudici costituzionali di Karlsruhe nasce dall’incorporazione di T-Online, partecipata, con Deutsche Telekom, controllante. I ricorrenti lamentavano che l’accordo di fusione non era soddisfacente e che il rapporto di cambio fondato su di esso violasse il diritto di proprietà loro riconosciuto dall’art. 14 della Grund Gesetz. Lo squilibrio nasceva dal fatto che al momento della collocazione di T-Online sul mercato nel 2000, alle azioni era stato attribuito un valore di 27 ¿, già quattro anni dopo il valore di mercato era crollato a 9¿, mentre era stato riconosciuto il pagamento in contanti di 1,15¿ in relazione al rapporto di cambio. Il Tribunale costituzionale federale di Karlsruhe ha rigettato l’istanza affermando che tale rapporto si fondava sui valori di mercato, secondo criteri impugnabili davanti a una corte specializzata.

 Stati Uniti

La Corte Suprema del Wyoming autorizza una coppia dello stesso sesso sposata a divorziare

Wyoming Supreme Court, Christiansen v. Christiansen, 6.6.11

Antefatto: una coppia di persone dello stesso sesso contrae matrimonio in Canada, dove il diritto a sposarsi è riconosciuto anche alle persone di orientamento omosessuale, e poi si trasferisce negli Stati Uniti, in Wyoming. Successivamente, essendo residente in questo Stato, ivi i coniugi iniziano la procedura di divorzio. La Corte di prime cure rigettano l’istanza poiché i same sex marriage non sono riconosciuti in Wyoming. Impugnata la decisione, la Corte Suprema statale afferma che qualora il matrimonio sia validamente stipulato ai sensi della legge del luogo di celebrazione, esso viene riconosciuto, ai soli fini processuali di scioglimento anche nel Wyoming, però senza che ciò possa significare il riconoscimento del diritto alla celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

 Sudafrica

Conflitto tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale

Constitutional Court of South Africa, Justice Alliance of South Africa v. President of the Republic of South Africa, 29.7.11

Come è noto il Sudafrica è una democrazia giovane, nonché caratterizzato dall’essere un c.d. sistema misto (ovvero un ordinamento giuridico dove coesistono elementi appartenenti a diverse tradizioni giuridiche) con una spiccata presenza di multiculturalismo, data dalla copresenza di tradizioni europee (specialmente di origine inglese e olandese) e indigene legate all’appartenenza etnica. Questa situazione così complessa si riflette nell’organizzazione e nell’equilibrio dei poteri dello Stato. In questo caso la Corte costituzionale del Paese è stata chiamata a decidere sulla legittimità della decisione del Presidente della Repubblica di estendere la durata della carica del Chief Justice di ulteriori cinque anni.

 Stati Uniti

Divieto di circoncisione, regole mediche e libertà religiosa

Supreme Court of California, County of San Francisco, Jewish Community Relations Council of San Francisco et al vs. J. Arntz, et al, 28.7.11

Come è noto, negli Stati Uniti vige il principio della c.d. democrazia diretta, ovvero la popolazione è chiamata ad esprimersi con effetto vincolante su proposte referendarie, le c.d. Proposition, in occasione di tornate elettorali. In questo caso, la proposta di referendum riguardava il divieto di circoncisione, pratica religiosa comune a ebrei e mussulmani. Tale proposition è stata dichiarata inammissibile non tanto perchè violativa della libertà religiosa, diritto fondamentale, ma perchè in contrasto con la normativa sanitaria dello Stato della California sulle pratiche mediche.

Stati Uniti

Le multinazionali USA e la tutela dei diritti umani

US District Court for the Southern District of Florida, in Re Chiquita Brand International, 3.6.11

US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, John Doe v. Exxon Mobil, 8.7.11

Entrambe le decisioni che qui si presentano riguardano richiesta di condanna di imprese americane per atti contrari all’Alien Tort Statute al Torture Victim Protection Act. In ambo i casi si tratta di pronunce sull’ammissibilità della causa. Le normative invocate sono l’Alien Tort Statute Act ed il Torture Victim Protection Act. Si tratta di leggi che consentono alle vittime straniere di abusi di citare di fronte alle corti degli Stati Uniti i presunti responsabili di violazioni dei diritti umani commesse all’estero.

Written by Elena Falletti

September 2, 2011 at 8:30 am

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Sul discusso caso E. B. contro Francia

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è stato pubblicato il mio contributo “Homosexual Single Individuals’ Right to Adopt Before the European Court of Human Rights and in the French Legal Context”  su Human Rights Brief, Vol. 18, Issue 2, Winter 2011: qui

Written by Elena Falletti

September 1, 2011 at 6:50 am

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