Elena Falletti

Rassegna di giurisprudenza in materia di Internet del mese di novembre 2011

leave a comment »

pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 15 novembre 2011

Diritto dell’Unione Europea
Lesione dei diritti della personalità su Internet e giudice competente per la richiesta di risarcimento del danno
Corte di giustizia delle Comunità Europee, procedimenti riuniti C‑509/09 e C‑161/10, 25 ottobre 2011 eDate Advertising GmbH contro X e Olivier Martinez, Robert Martinez contro MGN Limited
La Corte di giustizia ha stabilito che per quanto riguarda la diffusione di notizie non genuine, e quindi potenzialmente diffamatorie, l”‘art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito”.

Stati Uniti
In caso di licenziamento il dipendente che cura le pagine aziendali dei social network deve rivelare al datore di lavoro le password
United States District Court, Southern Distric of New York, Ardis Health, LLC v. Nankivell, 19.10.11.
Una dipendente che si occupava del marketing aziendale attraverso diversi social network, come Facebook e Twitter, venne licenziata e per ritorsione si rifiutò di rivelare le password che consentivano l’accesso ai medesimi. Il datore di lavoro ha chiesto ed ottenuto un provvedimento che la obbligasse a svelare i suddetti dati.

Germania
Formulari e termini contrattuali nei contratti di acquisto a distanza per mezzo di Internet
OLG Oldenburg, 6 U 14/11, 27.05.2011.
Il giudice tedesco ha stabilito che i termini e le condizioni generali presenti in modulo scaricato da Internet per l’acquisto di un’auto usata sono riconducibili alle clausole standard previste dal §305, co.1 BGB e che pertanto la clausola che esclude garanzie e risarcimento del danno è nulla.

Diritto dell’Unione Europea
Accordi selettivi di distribuzione e illegittimità delle clausole che interdicono il commercio elettronico
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C‑439/09 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
La Corte di giustizia si è pronunciata in una causa in materia di concorrenza e di clausole su accordi di distribuzione. Il contenzioso riguardava un divieto inserito in una clausola in un accordo selettivo di un produttore di prodotti cosmetici nei confronti dei suoi distributori. In particolare, il produttore vietava la vendita dei suoi prodotti via Internet esigendo la presenza fisica nei luoghi di vendita di personale laureato in farmacia. Questa clausola è stata prima sanzionata dall’autorità francese competente in materia e poi oggetto di questioni pregiudiziali sollevate dal giudice dell’impugnazione. In risposta la Corte di giustizia ha stabilito due importanti principi giuridici. Da un lato ha affermato che “l’art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell’obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata”. Dall’altro lato ha stabilito che “l’art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista all’art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione”.

Italia
Il sospetto della contraffazione del marchio non è prova sufficiente per il sequestro del sito Internet
Tribunale Padova, 4.11.11
La vicenda ha destato un certo scalpore e riguarda la richiesta, accolta dal Gip, ma rigettata dal Riesame, di sequestro di diverse centinaia di siti contenenti nel nome di dominio il marchio “Moncler”. L’istanza di sequestro si fondava sul sospetto di scambi ovvero vendita di abbigliamento contraffatto con l’apposizione abusiva del noto marchio di moda francese. In realtà in molti casi si trattava di blog ovvero forum di discussione aventi ad oggetto anche i suddetti prodotti di abbigliamento. I giudici del riesame hanno quindi stabilito che il provvedimento impugnato si connotava per “esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fattuali che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi Moncler”.

India
Accordo sulla licenza per trasmettere le partite di cricket anche via Internet
Board of Control for Cricket in India v. World Sports Group(I) P.LTD. [2011] INSC 423, 21.4.11
Il procedimento in epigrafe riguarda il raggiungimento di un accordo tra la federazione indiana per il gioco del cricket e una compagnia di marketing asiatica per la trasmissione delle partite della Premier League indiana nel mondo, India esclusa. L’interesse della vicenda risiede nel fatto che nell’accordo è compresa la licenza per la trasmissione delle partite anche via Internet.

Written by Elena Falletti

November 18, 2011 at 3:39 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.