Elena Falletti

Rassegna di giurisprudenza in materia di Internet del mese di dicembre 2011

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pubblicata sul “Quotidiano Giuridico” del 15 dicembre 2011

Corte di Giustizia

Tutela patrimoniale dei diritti d’autore: no ai filtri su Internet

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-70/10, 24.11.2011

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che in tema di bilanciamento tra diritti fondamentali in Internet deve prevalere la tutela dell’accesso alla Rete, della riservatezza, del diritto di manifestare liberamente il pensiero, di accedere alla conoscenza rispetto alla protezione delle pretese patrimoniali della tutela dei diritti d’autore. Infatti, ha statuito la Corte di giustizia che occorre tenere “presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili” e che quindi le direttive europee (nella specie la 2000/31/CE, relativa al commercio elettronico; la 2001/29/CE, sulla protezione del diritto d’autore; la 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la 95/46/CE, in materia di protezione dei dati personali; la 2002/58/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), “devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer», applicato a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore”.

Stati Uniti

Gli account su Twitter dei collaboratori di Wikileaks non sono protetti dal IV Emendamento.

United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, 10.11.11

La questione è connessa alle indagini sul c.d. Cablegate provocato dalla pubblicazione di materiali segretati del Dipartimento di Stato americano nel novembre 2010 su Wikileaks. Nello specifico, i giudici federali hanno confermato la decisione di prime cure: accettando le condizioni di utilizzo di Twitter gli utenti del social network hanno accondisceso alla cessione di informazioni relative alla loro privacy, quali il nome dell’utente, indirizzo, Internet Protocol, la registrazione della localizzazione della connessione telefonica, la registrazione della durata delle conversazioni, la lunghezza e i tipi di servizio utilizzati, il numero di telefono e il nome del suo titolare, compreso il numero temporaneamente assegnato dal provider e la traccia dei mezzi di pagamento per il servizio fruito da ciascun utente.

Italia

Il direttore di una rivista telematica non è responsabile per i commenti postati dai lettori

Corte di Cassazione, 29.11.11., n. 44126

La condizione di direttore responsabile di un periodico telematico non è assimilabile a quella dell’omologo di un periodico cartaceo in quanto in questo caso è impossibile impedire la pubblicazione di commenti diffamatori. Ne consegue che, in ossequio al divieto di analogia in malam partem, l’inapplicabilità dell’art.57 c.p. al direttore delle riviste online discende sia dalla impossibilità di ricomprendere l’attività di controllo dei commenti postati dai lettori nel concetto di stampa periodica, sia per l’oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l’evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale.

Giappone

Connessione automatica ad una linea di comunicazione

Supreme Court, 2009 (Ju) No. 653, 18.1.2011

La Corte suprema del Giappone ha affermato che il device, collegato con una linea di telecomunicazioni destinata all’utilizzo pubblico, avente la funzione automatica di trasmissione, che su richiesta dell’utente, riceva informazioni, è considerato come un server pubblico di trasmissione automatica, anche nel caso in cui detto device sia l’unico strumento in grado di eseguire tale trasmissione verso un ricevente predeterminato, purchè utilizzi una linea di telecomunicazioni pubblica.

Stati Uniti

Lo status di Facebook è protetto dal Primo Emendamento

United States District Court Eastern District of Arkansas, Western Division, 1.11.11

La questione concerne una pubblica dipendente la quale aveva supportato la campagna elettorale del “county clerk” suo superiore che, a causa della sconfitta elettorale, doveva lasciare il suo ufficio al nuovo “county clerk”. La dipendente, nonostante avesse superato la fase di “spoil system”, si lamentò delle disposizioni del nuovo superiore sul suo status pubblico di Facebook ottenendo commenti a suo sostegno. Il nuovo superiore lesse questa conversazione e la licenziò. La donna impugnò la decisione affermando che provvedimento di licenziamento violasse i suoi diritti di free speech protetti dal Primo Emendamento, il superiore si oppose chiedendo conferma del licenziamento con un summary judgment, ma il giudice ha accolto l’istanza della ricorrente, bloccando provvisoriamente il licenziamento e inviando la causa a trattazione successiva.

Canada

La Corte Suprema canadese stabilisce che postare un link non costituisce defamation

Crookes v. Newton, 2011 SCC 47, 19.10.11

Uno dei punti più accesi del dibattito sulla responsabilità in Rete ha trovato una autorevole soluzione da parte della Corte Suprema canadese, la quale ha stabilito che postare un link in un testo pubblicato online non costituisce diffamazione. Il punto chiave della motivazione concerne il passaggio in cui il giudice estensore afferma che “un hyperlink, di per sé, non è considerabile come “pubblicazione” del contenuto cui si riferisce”. Esso quindi sarebbe equiparabile a una citazione, come le note a piè pagina dei testi scientifici ove vengono riportate le fonti delle informazioni.

Stati Uniti,

Se il giurato twitta, la pena di morte è sospesa e il processo è da rifare

Supreme Court of Arkansas, 2011 Ark. 515, 8.12.11

Un membro della giuria, coinvolto in un processo contro un omicida per il quale era stata chiesta e ottenuta la pena di morte, comunicava le sue impressioni sul dibattimento attraverso Twitter, violando le disposizioni del giudice sul comportamento dei giurati. I giudici supremi dell’Arkansas hanno annullato il processo affermando che twittare in quelle circostanze ponesse fondatamente in dubbio l’imparzialità del giurato e quindi le garanzie del giusto processo a favore dell’imputato.

 

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Written by Elena Falletti

December 23, 2011 at 8:25 am

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