Elena Falletti

Correlazione tra dolo eventuale e strategie aziendali: il caso Thyssen – Krupp di Torino

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Pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 5 gennaio 2012

Sentenza della Corte d’Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011)

La sentenza in epigrafe riguarda la condanna in primo grado degli imputati per la morte di sette operai avvenuta all’interno di una acciaieria a Torino il 6 dicembre 2007. Essa colpisce per la sua voluminosità (504 pagine, indici compresi) e per il dettaglio con cui il giudice estensore ha analizzato e ricostruito ogni aspetto della vicenda: l’incendio della notte del 6 dicembre, le sue conseguenze e la configurabilità dei reati ad esso connessi; le condizioni di lavoro nello stabilimento torinese, la descrizione della decisione di trasferire gli impianti a Terni e le relative conseguenze, la descrizione dei piani di emergenza e di evacuazione; la descrizione dei controlli sullo stabilimento e l’accertamento delle misure che avrebbero dovuto essere adottate; la valutazione delle posizioni di garanzia, le responsabilità in capo a ciascun imputato per i reati ascritti e la determinazione delle pene, nonché la configurabilità della responsabilità della persona giuridica; la partecipazione delle parti civili, enti territoriali e stretti congiunti ed infine l’imputazione delle spese legali e le determinazioni sull’eventuale dissequestro di luoghi e trasmissione di fascicoli ad autorità competenti.
Nella ricostruzione compiuta dai giudici torinesi, le sette povere vittime di questo infortunio sul lavoro sono state colpite da un c.d. flash ¿ fire provocato dall’incendio di olio idraulico fuoriuscito da una conduttura ad una forte pressione che ne ha causato una vasta diffusione istantanea, tendente a progredire negli altri ambienti e con gravi difficoltà di spegnimento. Infatti, si trattava di un incendio impossibile da domare senza che prima si fosse esaurito il combustibile, perciò le vittime sono state avvolte in una nube incandescente che ha provocato ustioni esterne di II e III grado sul 90% del corpo e altresì ustioni delle vie respiratorie interne.
Ma cosa ha causato questo incendio? I giudici ricostruiscono nel dettaglio la decisione dello smantellamento della fabbrica già a partire dal 2006, quindi più di un anno prima dell’evento mortale multiplo, per il trasferimento della produzione a Terni. Questa decisione provocò le gravissime carenze strutturali e organizzative nella sicurezza dei lavoratori, specie per quanto concerne la prevenzione degli incendi, tra queste: la mancanza del certificato di prevenzione incendi, la riduzione degli interventi di pulizia delle linee, lo spegnimento manuale dei frequenti focolai senza che i lavoratori venissero dotati di abbigliamento e formazione adeguati, la riduzione del numero dei dipendenti con le professionalità più adeguate e il conseguente eccessivo turnover dei dipendenti rimasti. La situazione così illustrata è il frutto di due strategie aziendali perseguite in contemporanea dai vertici dell’industria: da un lato la decisione sul trasferimento degli impianti torinesi nel polo produttivo di Terni, e quindi l’investimento esclusivo su questa fabbrica degli interventi di prevenzione incendi; dall’altro lato di continuare il più a lungo possibile la produzione torinese fino alla chiusura definitiva dello stabilimento torinese di corso Regina Margherita, anche se in condizioni degradate e inaccettabili (In dottrina, S. Zirulia, ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise, 2011, in www.dirittopenalecontemporaneo.it).
Sulla base di tali emergenze fattuali ricostruite nel dibattimento e riportate nella decisione, i giudici hanno deliberato il punto più controverso, ovvero l’attribuzione al responsabile apicale delle fattispecie di omicidio e incendio volontario con dolo eventuale. La spiegazione giuridica è stata risolta con il riferimento puntuale alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, in particolare alla sentenza 15 marzo 2011, n. 10411, della quale, per ovvie ragioni di brevità in questa sede, si riporta la massima: “Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L’autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quelli altrui – e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L’obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l’evento collaterale, che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento lesivo, ma è indispensabile l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato” (massima tratta da Altalex).
È proprio sulla suddetta valutazione comparata che la Corte attribuisce in capo all’amministratore delegato la sua specifica responsabilità a titolo di dolo eventuale. Non solo fu costui a decidere la “chiusura a scalare” con il conseguente azzeramento degli investimenti previsti per gli interventi necessari (determinati anche su precedenti esperienze di gravi incendi occorsi in altri stabilimenti del gruppo), ma sulla base delle sue preparazione e competenza, la Corte d’Assise afferma con certezza che costui “si fosse rappresentato la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendo, di un infortunio anche mortale”, cogliendo così la correlazione tra “le proprie scelte aziendali e il pericolo di eventi collaterali, lesivi della vita e dell’incolumità dei dipendenti. Sulla scorta di tali premesse, i giudici concludono che egli abbia consapevolmente subordinato il bene della incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali, accettando così il rischio che il primo venisse irrimediabilmente sacrificato” (S. Zirulia, op. cit.).

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Written by Elena Falletti

January 8, 2012 at 6:12 pm

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