Archive for February 2012

29 febbraio 2012
Il giorno in più regalato dagli scherzi del calendario ogni 4 anni. Strano che non sia una festività. Intanto voglio fare gli auguri di una splendida giornata a chi passa da questi lidi.
A proposito, da queste parti si prevede pioggia…
Anteprima Postilla: La scelta istituzionale
Nel passato le vicende delle famiglie regnanti erano raccontate da grandi tragediografi, oggi invece sono oggetto dei giornali di cronaca rosa, ma in questi giorni si sta svolgendo una tristissima vicenda umana che coinvolge una regina e che meriterebbe la penna di un grande autore per coglierne tutte le sfumature e toglierne la fastidiosa patina di gossip. In breve: qui Den Telegraaph, in italiano Repubblica.
Da più di una settimana il secondogenito della regina d’Olanda è in coma per essere stato travolto da una valanga probabilmente da lui stesso causata mentre sciava fuoripista in Austria. I giornali raccontano la vicenda elogiando l’unità della famiglia regnante a fianco della moglie, delle figlie e della madre del paziente. Nonostante le grandi speranze, pare che il degente abbia subito gravi lesioni celebrali a causa della mancanza di ossigeno mentre era sepolto dalla neve e che la vicenda umana del giovane principe sia destinata ad avviarsi sul percorso dello stato vegetativo permanente.
Tutti ricorderanno cosa significa “stato vegetativo permanente” e quali complessi aspetti familiari, religiosi, bioetici e giuridici comporta, soprattutto se il paziente non ha predisposto documenti sulle proprie scelte autodeterminative.
Come è noto, l’Olanda è stato il primo Paese a legalizzare l’eutanasia e queste circostanze portano la rappresentante istituzionale dello Stato, che per definizione deve avere un ruolo neutrale, a scoprirsi e a fare una scelta su un tema del tutto legale, ma non del tutto condiviso.
In giro per Lubecca



Le conseguenze risarcitorie di una fallita sterilizzazione volontaria
Pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 23 febbraio 2012
Tizia è già madre di tre figli. Nel 2002, su suggerimento del medico di una “Azienda per i servizi sanitari” si sottopone all’intervento di legatura e sezione tubarica bilaterale in quella stessa struttura, sia per ragione delle sue delicate condizioni di salute, sia per le precarie condizioni economiche. L’intervento si svolse senza complicazioni. Ciò nonostante dopo tre anni la donna rimase nuovamente incinta. Insieme al marito decise di portare a termine l’inaspettata gravidanza, si sottopose a taglio cesareo e con l’occasione reiterò l’operazione di sterilizzazione. I medici di una diversa azienda sanitaria riscontrarono l’imperfetta realizzazione della prima operazione, poiché una tuba rimase solo parzialmente legata.
La nuova nascita comportò significative spese per la coppia, che ha già tre figli a carico e nuovi problemi economici. Quindi i coniugi hanno deciso di citare in giudizio l’azienda sanitaria per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice ha trovato fondata la domanda poiché il sanitario che effettuò la prima sterilizzazione non operò con la dovuta diligenza e prudenza necessarie “per evitare la successiva ricanalizzazione tubarica, causa della gravidanza indesiderata”. Per quanto concerne i danni il giudice ha distinto le voci risarcitorie a favore della donna da quelle attribuibili a entrambi i genitori. Sotto il primo profilo, rifacendosi ad un orientamento consolidato, il giudice riconosce alla donna sia il danno da inabilità temporanea conseguente all’intervento di sterilizzazione fallito sia il danno biologico; mentre sotto il secondo profilo riconosce a entrambi i genitori il risarcimento dell’inadempimento contrattuale quantificato nel mantenimento del figlio fino al termine degli studi e al raggiungimento della indipendenza economica. Ulteriormente giudice riconosce alla coppia un risarcimento il danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto all’autodeterminazione procreativa.
L’ammontare delle voci risarcitorie è così distinta: per l’inabilità temporanea il giudice riconosce 431,00€, mentre per il danno biologico, seguendo le tabelle risarcitorie milanesi, liquida 10.374,00€. Il danno patrimoniale conseguente al mantenimento del nuovo nato viene calcolato quantificando il costo medio mensile di 260,00€ per l’intera durata degli studi ipotizzata fino a 23 anni: complessivamente 71.760,00€. Questo importo tiene contro delle natura non omogenea del contributo economico apportato dai genitori: a tempo pieno per il padre e part – time per la madre. Il giudice quindi non sembra valutare l’ulteriore apporto di lavoro casalingo della madre. Il danno conseguente alla violazione del diritto di autodeterminazione procreativa è determinato in via equitativa nella somma di 30.000,00€.
Nel suo complesso la sentenza friulana appare condivisibile, soprattutto, a parere di chi scrive, sotto il profilo della rilevanza della lesione al diritto di autodeterminazione procreativa. L’unico punto che appare debole concerne la differenzazione del il contributo economico apportato dai genitori, non valorizzando appieno il ruolo femminile e quindi lasciando spazio ad una possibile discriminazione.
Außenalster



Sull’estensione della richiesta di pagamento del canone RAI
Come tutti sanno, il canone RAI è precedente alla RAI ed è stato istituito nel 1938 per tassare le radio e tutti gli apparecchi in grado di emettere “radioaudizioni” per finanziare la Campagna d’Etiopia.
Perchè adesso viene esteso anche ai computer, ai tablet, agli smartphone e così via?
Non solo per le ottime ragione dette da più parti, ma per una ragione ancora più profonda e riguardante la natura della Rete: ovvero il tentativo di far concettualmente passare che Internet sia una forma di televisione, non uno strumento neutrale di condivisione della conoscenza o di lavoro, ma una evoluzione del mezzo televisivo, con tutte le conseguenze del caso.
E questo è assolutamente da rifiutare
Anteprima Postilla: Sembra lontano, ma ci riguarda da vicino
Si tratta del caso del giornale ecuadoriano “El Universo” che in occasione dei disordini susseguiti al tentativo di colpo di stato contro il presidente Correa dell’anno scorso aveva accusato il medesimo di aver ordinato di sparare contro un ospedale, provocando sei morti e di averlo definito “dittatore”. Il presidente Correa reagì citando per diffamazione il quotidiano, ma ha agito giudizialmente non come capo di stato, piuttosto come semplice cittadino. I giudici gli hanno dato ragione nei tre gradi di giudizio riconoscendogli un risarcimento di 40 milioni di dollari, oltre alla condanna alla reclusione per più di tre anni del direttore, dei suoi due vice e del giornalista autore dell’articolo (già riparati all’estero). Anche se gli scritti dei giornalisti non sono stati teneri, la valutazione delle condanne e del risarcimento è del tutto sproporzionata, infatti, un ammontare così elevato, qualora ingiunto, provocherebbe la chiusura del quotidiano. Tuttavia la vicenda è in evoluzione: qui (Rotta a Sud Ovest), qui (Twitter #El Universo) e qui (El Pais).
Il dibattito in lingua spagnola è vivacissimo: c’è chi pensa che la magistratura ecuadoriana non sia stata sufficientemente indipendente dall’esecutivo, chi pensa che comunque il quotidiano avesse esagerato nelle sue accuse, chi parla apertamente di censura. Il sito del quotidiano El Universo presenta tutta la cronologia dei fatti, le opinioni di prestigiosi giuristi non solo di lingua spagnola: qui
Dalle nostre parti certe libertà sembrano granitiche, ma la censura pare il Convitato di pietra di questi giorni: viene invocata da telepredicatori offesi, oppure evocata con disegni di legge che apparentemente tutelano la privacy (quando essi hanno quale reale scopo celare all’opinione pubblica i comportamenti delle classi dirigenti), serve a proteggere marchi ovvero brevetti e così via.
E’ davvero remoto un caso El Universo in Italia?
E quattro!
Nel giro di meno due anni si sono dimessi quattro politici di vertice tedeschi: nell’aprile 2010 inaugurò l’allora Bundespraesident Horst Koehler per le sue discusse frasi sul ruolo della Germania nella missione in Afghanistan, poi l’anno scorso fu la volta di Karl Theodor zu Guttenberg, all’epoca ministro federale della difesa, accusato di aver plagiato la tesi di dottorato, medesima accusa che fece abbandonare l’incarico di vicepresidente del Parlamento europeo a Silvana Koch-Mehrin. Ora è di nuovo la vota del Bundespraesident in carica, Christian Wulff per una storia di prestiti agevolati e pressioni sulla stampa: qui
Indubbiamente la posizione della Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel si indebolisce perchè Wulff era considerato un “suo” uomo.
Adesso sarà la volta di un Bundespraesidente della SPD?
Rassegna mensile di giurisprudenza in materia di Internet di febbraio 2012
Stati Uniti
Tracciare il GPS senza mandato è incostituzionale
US Supreme Court, United States v. Jones, 24.1.12
Trova conclusione davanti alla Corte Suprema il contenzioso relativo all’uso investigativo del Global Position System non preventivamente autorizzato da un mandato giudiziario. I giudici hanno infatti stabilito che l’utilizzo di questo strumento tracciante rientra nella previsione del IV Emendamento, che proibisce l’invasione non autorizzata nella sfera personale, nella proprietà e nel domicilio dei cittadini.
Francia
Google Maps condannato per concorrenza sleale
Tribunal de Commerce de Paris, Bottin Cartographes / Google France, Google Inc., 31.1.12
I giudici del Tribunale di commercio di Parigi hanno affermato che l’offerta gratuita dei servizi di Google Maps configura concorrenza sleale perchè sarebbe orientata a conquistare abusivamente il controllo del mercato. In conseguenza di ciò Google è stata condannata a risarcire 415.000 euro ai ricorrenti, editori cartografici, oltre alle spese.
Stati Uniti
Primarie repubblicane e video diffamatori
United States District Court – Northern District of California, Ron Paul 2012 Presidential Campaign Committee, Inc. v. Does, 25.1.12
Il comitato elettorale del candidato alle elezioni primarie del partito repubblicano Ron Paul ha citato in giudizio un anonimo utente di YouTube per aver pubblicato online un video di critica all’allora candidato concorrente Jon Huntsman, concentradosi sul suo precedente incarico di ambasciatore in Cina e invitando a votare per Ron Paul. I ricorrenti chiedevano l’identificazione di tal “NHLiberty4Paul” ed affermavano che tale video costituisse un esempio di strategia orientata a danneggiare la reputazione di Ron Paul attribuendogli delle critiche che costui non aveva manifestato e ingannando così stampa e opinione pubblica. Il giudice ha rigettato l’istanza poiché non sufficientemente esaustiva nei suoi presupposti.
Hong Kong
Diffamazione su forum Internet monitorato
The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, Oriental Press Group Ltd and Another v. Fevaworks Solutions Ltd [2012] Hkca 5; CACV53/2011, 11.1.12
La causa riguarda il consueto tema della responsabilità del server provider per commenti postati su forum e ritenuti diffamatori. In questo caso gli attori sono il più importante gruppo editoriale di Hong Kong e il suo proprietario e i convenuti sono i gestori di una piattaforma di discussione. Tale forum è suddiviso in più sezioni ed è monitorato quotidianamente da due amministratori dalle 10 alle 19, tuttavia il grande traffico informativo non consentiva loro un controllo approfondito sul contenuto ovvero sulla veridicità delle notizie. Nel 2009, al di fuori dell’orario monitorato, vennero pubblicati messaggi diffamatori sugli attori durante un periodo di quattro mesi, nonostante tali informazioni venissero rimosse successivamente. Applicando precedenti di common law, i giudici hanno rigettato l’appello degli attori perchè i convenuti non solo hanno cancellato gli interventi diffamatori, ma non è comunque possibile richiedere loro un’attività censoria preventiva in quanto essa sarebbe discriminatoria e non sostenibile per un piccolo operatore come quello convenuto.
Stati Uniti
Sono autorizzate le riprese video nelle Corti? Si, no, forse…
Illinois Supreme Court, 24.1.12
US Court of Appeals for the Ninth Circuit, Perry v. Schwarzenegger, 2.2.12
Come è noto è controverso negli Stati Uniti l’utilizzo della videoregistrazione delle udienze nelle Corti. Questa tendenza è confermata dai due provvedimenti che si presentano. Da un lato una autorevole corte suprema statale, quella dell’Illinois, ha permesso l’uso sperimentale di videocamere e altri strumenti elettronici di registrazione al fine di rendere trasparente al pubblico l’amministrazione della giustizia. Dall’altro lato la Corte federale d’appello (che ha recentemente deciso sulla notaProposition n. 8, relativa al referendum californiano sull’ammissibilità dei matrimoni tra persone del medesimo sesso) non ha consentito l’uso di registrazioni ovvero trasmissioni per evitare abusi e interferenze sul corso del procedimento.
Germania
Scommesse online illegali ma accessibili.
Verwaltungsgericht Köln, Az.: 6 K 5404/10, 12.1.12.
I giudici amministrativi di Colonia hanno stabilito che i fornitori di connettività non devono bloccare l’accesso degli utenti ai siti di scommesse online anche se sono illegali per il diritto tedesco perchè essi non sono responsabili dei contenuti delle pagine trasmesse in quanto semplici server provider.
Stati Uniti
Non si può rovistare nel profilo Facebook della controparte
United States District Court, Eastern District Of Michigan, Southern Division, Tompkins v. Detroit Metro. Airport, 18.1.12.
In una causa per lesioni personali gli attori hanno chiesto al giudice l’autorizzazione di consultare l’intero profilo Facebook della convenuta al fine di dimostrare la sua indole. La corte ha rigettato la domanda perchè non esiste un diritto assoluto a rovistare nelle informazioni che un soggetto, specie la controparte processuale, ha deciso di limitare alla pubblica visione.
Stati Uniti
Decrittazione di hard disk e V Emendamento
United States District Court for the District of Colorado, U. S. v. Friscou, 23.1.12
In ottemperamento di un mandato, gli agenti federali avevano proceduto al sequestro del computer di un’indagata, che però aveva criptato i suoi materiali memorizzati sull’hard disk con PGP Desktop. La donna si è rifiutata di rivelare la chiave di decrittazione asserendo che ai sensi del V Emendamento non poteva essere costretta a rivelare informazioni che avrebbero potuto consentire la sua autoincriminazione. I giudici hanno rigettato le difese della donna ordinandole di fornire copia non criptata della periferica perchè il V Emendamento concernerebbe la sola testimonianza e non le altre possibili fonti di prova.
Spam fantasiosi
Ogni tanto apro lo spam che mi ritrovo nella casella della posta elettronica. Dell’ultima mail mi ha incuriosito il mittente: guatemalan[at]ecodelchisone
Eco del Chisone??!?
Il testo però è più deludente.
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Il porto di Amburgo



A cosa serve la politica
Ho dei ricordi molto personali legati all’Opera Pia Lotteri, per questo voglio riproporre qui le battute conclusive del post di Vittorio Bertola (che è possibile leggere qui)
“E’ per questo che vorrei aggiungere una postilla che, negli articoli scandalistici di questi giorni, non leggerete. Non vi sembra che in tutta questa discussione manchi qualcosa? Tra aste, inchieste, burocrazia, politica, business un elemento è scomparso, ed è quello che invece, visitando queste strutture, ovviamente colpisce per primo.
E’ il fatto che all’Opera Pia Lotteri ci sono tuttora decine di persone, che si trovano a trascorrervi gli anni che le separano dalla morte, spesso in solitudine, spesso in malattia, in ogni modo deboli, senza potersi difendere, con il solo aiuto di chi, nonostante tutto, nonostante la crisi e i tagli e le manovre, ancora si dedica a loro.
Se c’è un motivo per cui serve la politica, è proprio quello di difendere chi non può difendersi da solo, e ricordare che la grande macchina della sanità e dell’assistenza deve essere al servizio delle persone, e non il contrario”.
Val di Susa: inerzia del sindaco, supplenza del prefetto. Criticità delle competenze nella gestione della situazione di (presunta) emergenza
di Daniela Bauduin e Elena Falletti
Pubblicato sul Quotidiano Unico Ipsoa del 30 gennaio 2012
Il 16 gennaio 2012 il Prefetto di Torino ha apposto la propria firma su un’ordinanza che interdice la circolazione sulla via dell’Avanà, nel territorio del Comune di Chiomonte, così arricchendo la sequenza di provvedimenti prefettizi, aventi in comune le supposte preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connesse all’avvio del cantiere della galleria geognostica propedeutica al Tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino-Lione in località La Maddalena di Chiomonte.
Nel reiterare il richiamo alle “esigenze di urgenza”, l’ordinanza dispone la propria immediata decorrenza ed il vigore fino all’adozione da parte del Sindaco di Chiomonte di altra ordinanza in materia di viabilità, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2012.
Il provvedimento fonda la propria legittimità, nell’aver sollecitato, con nota prefettizia del 13 gennaio 2012, il Sindaco di Chiomonte ad adottare apposita ordinanza di interdizione della circolazione sulla predetta via dell’Avanà per tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza degli operatori, il cui riscontro negativo avrebbe determinato, nelle more, la necessità di intervenire per soddisfare le ritenute esigenze di urgenza. A questo proposito deve essere svolta qualche riflessione in ordine al rapporto tra Sindaco e Prefetto, essendo il primo, in qualità di ufficiale di governo, inserito in un assetto che riconosce al secondo dei poteri di intervento.
Come è noto, il Sindaco-ufficiale di governo adotta, nel rispetto dei principi generali e con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non evitabile mediante il ricorso agli ordinari mezzi dell’azione amministrativa, all’uopo occorrendo la dimostrazione dell’esistenza di una effettiva situazione di pericolo. In particolare, nella vicenda in esame viene in rilievo il comma 11 dell’art. 54 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, del Testo unico delle disposizioni sugli enti locali (Tuel), approvato con il d.lgs. n. 267/2000, secondo il quale, nel caso di inerzia del Sindaco, il Prefetto, nell’esercizio di una competenza sovraordinata di controllo sul potere sindacale, può intervenire con proprio provvedimento. Dal che discende che in caso di inerzia tali interessi possono essere soddisfatti direttamente dal rappresentante in loco del Governo. L’ordinanza oggetto di disamina evidenzia in modo icastico che il Sindaco mantiene la doppia funzione di capo di un ente autonomo a base rappresentativa e di ufficiale del Governo, come tale titolare di particolari funzioni amministrative del cui esercizio è responsabile nei confronti non dell’organo di rappresentanza democratica, ma del Governo.
Potrebbe, dunque, sembrare che nonostante la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, avvenuta con la legge cost. n. 3/2001, si sia rafforzata la configurazione del Comune quale ente attuatore in periferia di politiche definite a livello centrale, secondo l’antico modello autarchico e gerarchico. Si tratta di un’idea che si allontana dalla configurazione dell’ente locale quale interprete dei bisogni della comunità in esso ordinata e responsabile essenzialmente nei confronti della propria collettività di riferimento. Nel caso concreto, parrebbe evidente che il ruolo del sindaco venga inteso dall’apparato amministrativo centrale come mero esecutore di decisioni estranee alla realtà locale e amministrativa di cui egli è vertice: infatti, l’Autorità prefettizia ha supplito all’inerzia di quella locale, indipendentemente dalla eventuale volontà tanto politica quanto discrezionale dell’Amministratore comunale.
A quanto detto si aggiunga che nella parte motivazionale dell’atto amministrativo in parola si fa riferimento alla qualificazione del cantiere suddetto alla stregua di “area di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012)” e si osserva che tale area è caratterizzata “dal particolare contesto montano, trovandosi in zona impervia e servita da un’unica strada comunale di ridotte dimensione, la via dell’Avanà del Comune di Chiomonte, e che la rimanente viabilità locale dell’area è costituita da meri tratturi interpoderali e sentieri montani, inadeguati al transito di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature e manufatti al cantiere, così come a consentire l’accesso dei mezzi delle forze di polizia o dell’esercito impegnate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica”.
Una volta rilevato che la via dell’Avanà è indispensabile per garantire la viabilità nell’area strategica del cantiere, il Prefetto richiama quanto evidenziato dal Questore di Torino, ovvero il rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza degli operatori, nonché le conseguenti limitazioni alla circolazione, collegate alla citata dichiarazione di area di interesse strategico, con il connesso incremento del contingente militare che produce l’aumento della movimentazione dei mezzi militari.
Mentre nella parte finale del provvedimento, l’Autorità prefettizia prevede la salvezza dei diritti di accesso controllato, ovvero separato e disgiunto, dei proprietari frontisti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e fa riferimento espresso alla possibilità di rivalutare la decisione adottata “allorquando, nelle prossime settimane, il cantiere assumerà la sua configurazione definitiva”.
Si osserva che nel principio di ragionevolezza confluiscono i principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento: in forza di tale principio, l’azione amministrativa deve adeguarsi al canone della razionalità operativa, così da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, soprattutto a detrimento degli interessi di quei proprietari, ancora non espropriati, le cui attività agricole e vitivinicole vengono rese molto difficoltose, anche dall’accesso frazionato ai poderi, con rischi di perdita di produzione a loro esclusivo carico.
In particolare, l’operato della pubblica Amministrazione deve essere immune da censure di illogicità, coerente con le premesse e aderente ai dati di fatto: l’attività amministrativa, infatti, deve perseguire l’interesse pubblico attraverso la proporzionalità, la logica e l’adeguatezza.

Anteprima Postilla: Coincidenze e responsabilità dei magistrati
Anni fa, era il 1998, un giudice spagnolo destinato alla ribalta mondiale, fece arrestare a Londra Augusto Pinochet per aver fatto sparire alcuni cittadini spagnoli durante la sua dittatura. La vicenda Pinochet appassionò molto giuristi e non giuristi perchè se da un lato apriva una nuove vie interpretative nell’applicazione della giurisdizione penale internazionale nella lotta ai crimini contro l’umanità, dall’altro ci si chiedeva quanto potesse essere utile perseguire un ex dittatore attraverso una giurisdizione straniera, per giunta di un Paese che non ha del tutto superato i traumi con il proprio passato franchista.
Quel giudice era Balthasar Garzon, divenuto poi noto alle cronache giudiziarie e non per diversi altri processi. Recentemente Garzon è stato chiamato a difendersi per alcuni abusi di potere, tra questi per aver illegalmente intercettato i colloqui tra l’imputato rinchiuso in carcere e i suoi difensori. Proprio oggi si è chiuso il processo davanti al Tribunal Supremo spagnolo con la condanna di Garzon alla sospensione per 11 anni dalla magistratura: qui il testo della sentenza in spagnolo.
Ora, saranno tutta una serie di bizzarre coincidenze, ma è un dato di fatto che l’imputato che ha subito le intercettazioni predisposte da Garzon è un esponente del Partito Popolare, recente vincitore alle elezioni politiche: ElPais, Publico.es
Anche pensando alle vicende di casa nostra (si legga Rita Guma sul Fatto Quotidiano) non si può evitare di farsi certe domande: è giusto valutare l’operato di un magistrato? Come? Da quanto ho compreso la risposta del sistema spagnolo a questo caso non mi sembra soddisfacente: da un lato la sentenza è già definitiva: senza possibilità d’appello, dunque (a differenza di un qualsiasi altro imputato); dall’altro lato mi sembra influenzata dal clima politico. Voi, che ne pensate?
(aggiornamento: sul blog di rottasudovest.typepad.com vi è una interessante opinione sulla questione)
Rassegna mensile di giurisprudenza internazionale del mese di febbraio 2012
Stati Uniti
Il Primo Emendamento protegge le organizzazioni religiose dalle cause di discriminazione sul lavoro
US Supreme Court, Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission, 11.1.12
Con questa decisione la Corte Suprema afferma all’unanimità che una organizzazione religiosa, come una Chiesa, non può essere citata in giudizio per discriminazione sul lavoro. Infatti, l’accoglimento di siffatta istanza avrebbe quale conseguenza l’imposizione di un soggetto all’ente di culto e ciò violerebbe il Primo Emendamento sotto due profili: da un lato l’indipendenza tra Stato e Chiesa e dall’altro il diritto del gruppo religioso di esercitare la propria fede attraverso i ministri reputati dal medesimo gruppo all’uopo più idonei.
Ecuador
Corte d’Appello raddoppia la condanna di una multinazionale petrolifera per inquinamento ambientale
Corte provincial de Justitia de Sucumbios, 3.1.12
La questione è nota alle cronache internazionali per la sua importanza in materia di tutela risarcimento del danno ambientale. Essa vede contrapposti una multinazionale, la Chevron, contro il governo ecuadoriano per il risarcimento del danno provocato dall’inquinamento della foresta amazzonica a seguito dello sfruttamento di risorse petrolifere. In primo grado la compagnia fu condannata a pagare quasi nove milardi di dollari, ma la somma è aumentata a diciotto miliardi per l’inadempimento e per il comportamento processuale giudicato inappropriato. Nonostante i giudici ecuadoriani abbiano riaffermato la loro giurisdizione sulla controversia, da un lato la Chevron ha impugnato la causa davanti alla Corte suprema del Paese e dall’altro promosso un arbitrato presso la Corte permanente di arbitrato dell’Aja.
Australia
Procedura di sostituzione del rappresentante del gruppo di nativi nelle relazioni con terzi
Federal Court of Australia, Jurruru People v State of Western Australia [2012] – Kuruma and Marthudunera People v State of Western Australia [2012] FCA 14 FCA 2, 16.1.12 -
Entrambe le pronunce riguardano la sostituzione della rappresentante di una comunità di nativi nei rapporti con i terizi ai sensi del Native Title Act 1993. L’interesse delle decisioni consiste nel bilanciamento tra diritto australiano e diritti di rappresentanza degli indigeni.
Hong Kong
Somministrazione di prodotto farmaceutico non autorizzato e impugnazione del provvedimento
High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, Hin Lin Yee v. The Medical Council of Hong Kong [2012] HKCA 4; CACV57/2011, 10.1.12
Il fatto che soggiace a questa vertenza concerne la somministrazione di un prodotto farmaceutico non autorizzato da parte di un sanitario. Costui è stato condannato ad una pena detentiva e alla sospensione dall’abilitazione medica per un periodo di quattro mesi. Il condannato ha impugnato di fronte al giudice d’appello della High Court per la regione amministrativa speciale di Hong Kong che ha rigettato il caso, motivando anche con precedenti sia di common law inglese sia australiano, che una accertata la violazione criminale il Medical Council può discrezionalmente sospendere il medico non per fini punitivi, ma per mantenere alto lo standard reputazionale della professione medica.
Israele
Confermata la controversa legge su cittadinanza e permesso di soggiorno
Israeli Supreme Court, 11.1.12
La Corte Suprema israeliana ha confermato la controversa Citizenship and Entry into Israel Law, entrata in vigore nel 2003 e modificata nel 2007. Tale legge impedisce che i coniugi stranieri di cittadini israeliani, nello specifico cittadini di Stati considerati nemici da Israele come Iran, Afghanistan, Libano, Libia, Sudan, Siria, Pakistan, Yemen, Irak, Cisgiordania e Gaza, di ottenere automaticamente la cittadinanza o il ricongiungimento famigliare. La Corte ha ritenuto che le ragioni di sicurezza e prevenzione di attacchi terroristici debbano essere considerati prioritari, mentre secondo i diversi critici tale legge è discriminatoria soprattutto nei confronti degli arabo-israeliani.
Malawi
Deve essere provato che l’HIV è stato la causa del licenziamento
High Court of Malawi, R. Kayra v. Malawi Telecommunication Limited, 10.1.12
La ricorrente è stata licenziata dalla compagnia presso cui lavorava come telefonista. La donna ha addotto che la causa del provvedimento è stata la sua malattia e perciò ha subito una discriminazione. La difesa della compagnia ha invece asserito che il licenziamento era dovuto a difficoltà economiche. La Corte, confermando la sentenza di prime cure, non si è dichiarata soddisfatta delle prove attoree e ha rigettato l’appello, nonostante in motivazione abbia affermato che ai sensi della Convenzione Internazionale del Lavoro i lavoratori sofferenti siffatte patologie non possano essere discriminati sul posto di lavoro.
Stati Uniti
Sul certificato di nascita del minore devono essere inclusi i nomi di entrambi i genitori, anche se dello stesso sesso
Iowa District Court in and for Polk County, 4.1.12
Questa decisione si inserisce in un più ampio dibattito giurisprudenziale che negli Stati Uniti sta coinvolgendo le corti statali. In questo caso il giudice ha ordinato allo Iowa Department of Public Health di includere i nomi di entrambi i coniugi dello stesso sesso sul certificato di nascita del minore, anche se uno di essi non è biologicamente genitore del medesimo. Si ricorda che nello Iowa il matrimonio delle persone dello stesso sesso è stato dichiarato legale da una decisione della Corte Suprema di quello Stato.
Regno Unito
Contratti di servizio pubblico o concessione di servizio? I giudici inglesi cercano la risposta nel diritto comunitario
[2012] EWCA Civ 8, 16.1.12
La questione riguarda l’interpretazione della normativa inglese sui contratti pubblici del 2006 in relazione a un certo numero di contratti per servizi di natura giudiziale da fornire alle corti in certe regioni dell’Inghilterra e del Galles. Uno degli aspiranti concorrenti al bando ha adito i giudici eccependo la violazione di diverse normative comunitarie. Analizzando analiticamente la normativa comunitaria ed inglese giudici d’appello hanno confermato la sentenza di primo grado in relazione alla configurabilità dei contratti di servizi in oggetto come concessione di servizi e non come contratti di servizio pubblico.

Viaggio nel gelo
Oggi ho fatto un viaggio nel gelo. Sono partita stamattina avventurandomi, con bagaglio al seguito, sui marciapiedi imbiancati da qualche centimetro di neve e pure sulle strade, dove il reiterato passaggio di automobili aveva provocato la formazione di un subdolo strato di ghiaccio neppure sfiorato da un granello di sale o di sabbia. Dal finestrino dell’aereo ho rivisto le Alpi come le immaginavo da bambina, quando ancora lo scioglimento dei ghiacci a causa del riscaldamento globale non era neppure immaginabile. Sempre dall’alto ho visto la grande autostrada d’acqua del Nord, ghiacciata in alcune anse, con i suoi consueti mercantili. Tutto sembrava ricoperto da uno strato di zucchero a velo, magico, sospeso, ogni tanto elettrizzato da folate di vento di stampo islandese. “Del resto, siamo in inverno, solo che negli anni ce lo siamo quasi dimenticato”, ha commentato la mia Hausmeisterin.