Elena Falletti

Archive for the ‘bagatelle giuridiche’ Category

Alcune riflessioni sulla pubblicazione online dei dati patrimoniali dei contribuenti

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Ha ragione da vendere chi dice che Internet ha una natura intrinseca sovversiva e che questo “scandalo” la dimostra pienamente, qui

Vediamo quanto è stata sconvolgente in questa situazione. Allora, è ormai a tutti noto che l’art. 69 del DPR 600/1973, relativo all’accertamento delle imposte sui redditi prevede che vengano obbligatoriamente formati codesti elenchi dei contribuenti, mentre l’art. 66 bis del medesimo DPR sancisce la pubblicazione presso le sedi dei comuni dei suddetti elenchi. 

Questo il dato positivo (nel senso di “scritto nella legge”) relativo alla formazione e pubblicazione: gli elenchi andavano formati e pubblicati presso il comune,

Poi il cinque marzo 2008 il direttore dell’Agenzia delle Entrate emanò un provvedimento dove autorizzava la pubblicazione dei dati su Internet e ne spiegava le ragioni, qui il provvedimento, le motivazioni in fondo al testo del medesimo. Principalmente detto provvedimento richiama motivi di trasparenza e di non incompatibilità con il c.d. Codice della Privacy (provvedimento successivo ai citati DPR in materia fiscale) e motivi di pubblico interesse e della collettività (alla conoscibilità dei suddetti dati patrimoniali). Il provvedimento evidenzia, e ce n’era bisogno, che seppure si tratti di un provvedimento espressione di un potere politico amministrativo, comunque il suo carattere è tecnico-gestionale (quindi semplicemente operazionale) e l’attuazione viene lasciata al funzionario ministeriale, con l’ovvio assenso del responsabile politico. 

Quindi, che è successo? 

Dato che l’art. 69 sopracitato fa esplicitamente riferimento alla trasmissione di codesti dati su supporto telematico (e Internet rientra indiscutibilmente in codesta categoria), il gioco è presto fatto: in virtù di una esigenza di trasparenza i dati vengono inseriti non nei siti internet dei comuni (dove sono conservati gli elenchi cartacei), ma sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il resto è abbastanza chiaro, beh… solo abbastanza. Da un lato abbiamo un provvedimento del garante firmato dal precedente presidente, cioè del 2 luglio 2003 autorizzativo della divulgazione via Internet di questi dati, in quanto: Come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività.

Mentre il Garante attuale ha apparentemente contraddetto tale argomentazione stabilendo (con il provvedimento del 9 novembre 2007) che “il Garante ha dunque prescritto al Comune di Bologna di trattare i dati acquisiti direttamente dal sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria solo per le finalità previste dalla legge.  I quotidiani che hanno pubblicato i dati dei contribuenti dovranno, da parte loro, astenersi dalla ulteriore pubblicazione, anche sui loro siti web, perchè tali dati sono stati comunicati dal Comune in contrasto con le previsioni di legge”.

Perchè la contraddizione è “apparente”?  

Perchè i dati sono stati pubblicati ai sensi di legge su di un sito istituzionale, dal quale poi i quotidiani (e i blogger o il p2p) hanno tratto le loro informazioni, ma la prima fonte è quella istituzionale e preposta.

E allora? 

E allora bisogna decidersi cosa si vuole veramente: si vuole privilegiare la trasparenza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione? Bene, allora non ci si scandalizzi, soprattutto pensando a tutta una serie di elenchi delicatissimi che rimangono consultabili pubblicamente, come quello dei protestati, come quello dei c.d. “pessimi pagatori”, rilevati dalla centrale rischi addirittura per un anno dopo la comunicazione dell’avvenuto saldo definitivo del debito, eccetera.

Bisogna decidersi che cosa sia il concetto di dato personale (va bene il nome, va bene l’IP, cioè l’identità di una persona su Internet, va bene l’indirizzo, va bene il numero telefonico, vanno ultrabene i dati sanitari e genetici, ma siamo sicuri che il reddito sia un dato assimilabile nella sua natura a questi appena elencati?)

Ed infine bisognerebbe imparare, una volta per tutte, che Internet è un giocattolo bellissimo, incredibile, dalle mille opportunità e sfaccettature, ma che bisogna avere chiaro come funziona: non è sufficiente “invitare” alla sospensione della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti per far ritornare le cose come prima. Anzi, probabilmente questi inviti non solo non funzionano (vedi condivisione dei suddetti elenchi con il p2p), ma screditano anche l’autorità che li emana, proprio perchè non solo non sono “ordini” nel senso giuridico del termine, ma contengono pure prescrizioni che non si è in grado di attuare nè di far rispettare. Ormai tutti hanno letto i redditi di tutti.

Written by Elena Falletti

May 2, 2008 at 12:06 am

Un tratto di penna

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è sufficiente per cancellare intere biblioteche, così diceva un eminente studioso del diritto riferendosi al fatto che se cambia una legge, anche solo in una virgola, interi scaffali coperti di volumi giuridici si trasformano in carta da macero.

A leggere questa notizia, secondo la quale E-Bay cancellerà il suo servizio di feed back, viene da pensare la medesima cosa: quanti libri e/o articoli di prestigiose riviste dedicate all’Internet Law, al diritto delle nuove tecnologie e all’e-commerce si sono occupati della questione della fraud o della defamation commesse attraverso codesto servizio? Troppi, per essere contati.

A questo punto attendiamo curiosi e fiduciosi le novità previste per maggio, pronti con una penna in mano (ehm… meglio la tastiera del laptop) per commentarle adeguatamente.

Written by Elena Falletti

February 6, 2008 at 8:15 pm

La responsabilità del blogger (tedesco) per commenti di terzi

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Il Landesgericht Hamburg ha deciso che un blogger, in questo caso pure giornalista diplomato, è responsabile dei commenti che i lettori lasciano sul suo blog. La vicenda è semplice da riassumere: un tizio nottetempo (alle 3.37 del mattino) ha lasciato un commento ritenuto offensivo anche dal medesimo giornalista/blogger che ha provveduto a cancellarlo nelle ore successive (alle 11.06). Ciò non è stato ritenuto sufficiente dal Tribunale territoriale di Amburgo, che ha condannato il blogger/giornalista per non aver predisposto un controllo preventivo dei commenti.

La sentenza, ancora non pubblicata nel testo esteso, è contraria alla corrente giurisprudenziale dominante in Germania (da ultimo si era espresso in senso contrario in data 27 giugno 2007 il Landesgericht Duesseldorf), e il blogger/giornalista ha preannunciato che farà ricorso. FAZ

Written by Elena Falletti

December 8, 2007 at 11:19 pm

Il gramo destino dei (miei) dati personali

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Tra pochi giorni finisce l’anno. Ciascuno può far bilanci secondo coscienza di questo anno che così velocemente volge al termine. Io mi chiedo, invece, che fine faranno i miei dati raccolti nelle quattro volte che dal 31 luglio 2005 ad oggi non ho potuto fare a meno di collegarmi ad Internet da un Internet point o da un call center.

Vorrei che qualcuno me lo chiarisse, visto che la legge, sul punto, non è precisa.

Cito testualmente l’art. 6 della legge 31 luglio 2005 n. 155: “Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e’ sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonche’, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. (omissis).

Ci sono montagne e montagne di dati classificati su registri, scannerizzati in archivi, fotocopie di passaporti, carte di identità, documenti personali in attesa di un nuovo destino… E adesso? Possiamo dire che tutto ciò è servito a qualcosa? Il provvedimento verrà rinnovato? Dice qualcosa il Garante?

Written by Elena Falletti

December 3, 2007 at 8:44 am

Riservatezza della posta elettronica e opinione pubblica

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Remarks on a recent affair about the publication of a confidential e-mail on the most important Italian daily.

La vicenda che ha dato origine al provvedimento del Garante della Privacy del 24 maggio 2007 è stata originata dalla pubblicazione sul più autorevole quotidiano d’opinione italiano di alcuni stralci di messaggi di posta elettronica che la mittente ha inviato al ricorrente e a quattro testimoni per conoscenza seguendo quanto ordinato dal Corano in caso di divorzio islamico. Tale locuzione (“divorzio islamico”) è al centro di un vivace dibattito in Italia, Paese di antica migrazione e oggi alle prese con i problemi scaturiti dal confronto con il multiculturalismo e le tradizioni originate altrove. Tuttavia, il punto focale della questione trattata non dovrebbe vertere su cosa dispone il testo sacro dei mussulmani in tema di divorzio, che invece è oggetto dell’articolo del vicedirettore di quel quotidiano e del quale gli stralci della mail privata fanno parte integrante, perché nelle intenzioni dell’autore sono dimostrativi di una tesi. Il punto cruciale del problema sta altrove e risiede nel seguente quesito: è lecito pubblicare stralci di una mail, nella quale sono contenuti dati sensibili in quanto inerenti la vita personale di terzi, senza l’autorizzazione del mittente, allo scopo di avvalorare un ideale ovvero una posizione politica? Quali sono i limiti del diritto alla riservatezza e quanto può essere invadente la libertà di manifestazione del pensiero?

La lettura del provvedimento del Garante non offre soluzioni chiare. Da un lato ravvisa che “il riconoscimento della garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza operano a prescindere dal mezzo di corrispondenza scelto” (e quindi anche della posta elettronica); mentre dall’altro afferma che “nel caso specifico indubbiamente sussisteva l’interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell’essenzialità, una vicenda che per la qualificazione dei protagonisti coinvolti e lo stretto legame tra ambito privato e tematiche di interesse generale presenta evidenti risvolti di carattere politico e sociale”.

Il Garante confonde: se la divulgazione della corrispondenza configura una lesione dei diritti costituzionali, questa permane comunque, nonostante l’interesse dell’opinione pubblica, in codesto caso golosamente incuriosita su di un argomento esotico quale il “divorzio islamico”.

Pubblicare indebitamente la corrispondenza privata, anche elettronica, su di un giornale a tiratura nazionale o meno non è lecito e configura una lesione alla sfera della personalità umana inerente alla riservatezza, risarcibile nelle opportune sedi. Ed è in questa piega dell’ordinamento che ci si chiede quale effettiva opportunità possa avere un provvedimento del Garante, il quale ha condannato l’editore del quotidiano a 500 Euro di spese!, quando in casi come questo la sede corretta per far valere le violate ragioni è il giudizio penale. In ogni modo, tale provvedimento dell’Authority rischia soltanto di sminuire la forza ed il prestigio del giudizio penale, essendo esso un “doppione” senza la corrispondenze forza incisiva e sanzionatoria.

Pubblicato anche su Persona e Danno. 

 


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Written by Elena Falletti

July 24, 2007 at 11:39 am

Work on E-Justice 2007

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Si è svolto dal 29 al 31 maggio 2007 nella città tedesca di Brema il convegno organizzato dalla Presidenza di turno tedesca dell’Unione Europea sull’implementazione delle tecnologie informatiche e di Internet nell’amministrazione della giustizia. La necessità di confronto tra le differenti realtà relative all’applicazione dell’informatica nel processo tanto civile quanto penale orienta la cooperazione degli Stati nell’implementazione dei progetti già sperimentati e risultati concretamente efficienti e esportabili in altre realtà giudiziarie. (Continua su Persona e Danno).

On this website I published a short report on using ICT in Civil and Criminal Justice.

Written by Elena Falletti

June 23, 2007 at 4:56 pm

Human Rights in Europe

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Nuove avventure giuridiche in vista: mi occuperò di selezionare la giurisprudenza in lingua tedesca in tema di diritti umani e di applicazione delle normative comunitarie ed europee per l’”Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa“. Il sito è interessante e ben fatto, ringrazio i curatori per l’opportunità offertami.

A new juridical job: to report on the case law and other materials in German language related to the protection of human rights.

Written by Elena Falletti

June 20, 2007 at 3:46 pm

Presunzioni, onere della prova e nesso di causalità

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falletti_prova-del-danno_nesso-di-causalita.pdf

Il principio di diritto stabilito dalla sentenza annotata (pubblicata in Giurisprudenza Italiana, 2003, p. 2252) afferma che “Per formare il proprio convincimento il giduce è autorizzato a desumere, da un fatto noto, l’esistenza di un fatto ignorato, ma solo se tra i due fatti vi sia una correlazione idonea a far apparire il secondo – alla stregua di un canone di ragionevole probabilità – come una conseguenza di quello già accertato (o comunque pacifico) in giudizio. Ne consegue che, se la relazione si pone in termini di mera possibilità, il fatto ignoto non può essere ritenuto esistente in assenza di una diretta dimostrazione della parte interessata”.

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Written by Elena Falletti

April 25, 2007 at 10:17 am

Tesi di laurea: le preclusioni nel processo civile

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Anche se risalente nel tempo (A.D. 2001), credo che la mia tesi di laurea possa ancora dire la sua nel dibattito sulle riforme processuali in corso. Salverei dall’archiviazione tutta quella parte sull’introduzione storica sull’uso delle preclusioni processuali e sul concetto di preclusione, nella speranza che ancora una volta non si reiterino gli errori del passato. Speranza vana, forse, leggendo gli ultimi disegni di legge governativi, pieni di belle intenzioni, retorica politica ma poco senso della concretezza. Il link al lavoro completo qui.

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Written by Elena Falletti

April 25, 2007 at 10:06 am

L’offesa alla reputazione su Internet e il danno esistenziale

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Un giorno una nota show girl si vede attribuire da un sito Internet delle foto saffico-pornografiche alla sua persona. Il danno all’immagine e alla reputazione è devastante, soprattutto perchè l’attribuzione è priva di ogni fondamento veritiero. Nonostante il sito Internet, su sollecito del legale che difendeva gli interessi della signorina, abbia rimosso le immagini dalle sue pagine web, ormai queste erano diventate di pubblico dominio, come la falsa attribuzione delle medesime alla persona lesa. La vittima si è rivolta al Tribunale di Roma per veder risarciti danni patrimoniali ed esistenziali conseguenti all’illecito. Il giudice romano ha riconosciuto solo i secondi, con interessanti motivazioni. Il contributo, pubblicato su Diritto dell’Internet nel 2006, analizza la decisione romana e offre una prospettiva comparatistica della tutela dell’onorabilità sul Web.

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Written by Elena Falletti

April 23, 2007 at 10:44 pm

La prima decisione italiana in tema di aste on line

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falletti_luccaste_giurisprudenza_italiana.pdf

Direttamente connesso con il post precedente, questo post riporta il mio contributo pubblicato sul primo numero della Giurisprudenza italiana del 2007, riguardante la prima decisione italiana in materia.

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Written by Elena Falletti

April 23, 2007 at 9:23 pm

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